Sezione relativa all’indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all’art. 33 del d.lgs. 33/2013

 

Indice tempestività pagamenti Anno 2016 = – 22,51

* segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza

Data pubblicazione 16/01/2017

Indice tempestività pagamenti 4° trimestre anno 2016 = – 25,25

* segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza

Data pubblicazione 16/01/2017

Indice tempestività pagamenti 3° trimestre anno 2016 = – 13,14

* segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza

Data pubblicazione 16/10/2016

Indice tempestività pagamenti 2° trimestre anno 2016 = – 21,74

* segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza

Data pubblicazione 16/07/2016

Indice tempestività pagamenti 1° trimestre anno 2016 = – 16,33

* segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza

Data pubblicazione 16/04/2016

 

Indice tempestività pagamenti 3° trimestre anno 2015 = – 19,31

* segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza

Data pubblicazione 30/10/2015

 

Indice tempestività pagamenti 2° trimestre anno 2015 = – 47,88

* segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza

Data pubblicazione 30/06/2015

 

Indice tempestività pagamenti 1° trimestre anno 2015 = – 30,03

 

* segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza

Data pubblicazione 28/04/2015 

 

Indice tempestività pagamenti anno 2014 = – 18,84

* segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza

 

Riferimento normativo – Art. 33 del decreto legislativo 33/2013

L’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 afferma: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di bene, servizi e forniture, denominato: indicatore di tempestività di pagamento.”

 

Ai fini del presente decreto e del calcolo dell’indicatore si intende per:
1. “transazione commerciale” i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
2. “giorni effettivi”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;
3. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
4. “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
5. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

 

Sono esclusi nel periodo di calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

 

La pubblicazione dell’indicatore avviene ai sensi dell’art. 10 c.1 e c. 3 del DPCM 22/9/2014